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Repertorio n. 31560 Raccolta n.4601
VERBALE DI DEPOSITO DI
STATUTO. DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
II giorno uno ottobre duemiladue
1 ottobre 2002
In Bari, al terzo piano della via Dante
Alighieri civico ventiquattro. Innanzi a me
dottor Giuseppe Ladisa, Notaio in
Castellana Grotte, iscritto al Collegio Notarile
del Distretto di Bari, senza l'assistenza dei
testimoni, per avervi il costituito rinunziato e
con il mio consenso,
è presente:
- SCHINO Pietro, medico, nato a Bari il 20
dicembre 1955, il quale interviene al presente
atto non in proprio
ma nella qualità .di Presidente
dell'Associazione "ALZHEIMER PUGLIA", con sede
in Bari alla via S. Tommaso D'Aquino n.8/D
presso lo studio Lambertini Anna Rosa e sede
operativa in Bisceglie alla via Bovio presso
l'Unità Riabilitativa ALZHEIMER - Casa Divina
Provvidenza, col Codice Fiscale 93270090728.
Detto costituito, della cui identità personale
io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il
presente, con il quale, dato atto che in data 15
giugno 2002 i soci della suddetta Associazione
in sede di assemblea straordinaria, hanno
deliberato l'approvazione del nuovo testo dello
Statuto Sociale, mi richiede di depositare nei
miei atti lo stesso Statuto Sociale aggiornato,
a seguito delle modifiche adottate e che
composto di ventitré articoli, mi consegna per
allegarlo al presente atto sotto la lettera "A".
Il costituito mi dispensa dalla lettura
dell'allegato, dichiarando di averne piena ed
esatta conoscenza.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a
carico dell'Associazione.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto
del quale ho dato lettura al costituito che da
me interpellato lo approva.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia su un
foglio del quale occupa una pagina e quanto fin
qui della seconda.
F.to: Pietro SCHINO - Giuseppe LADISA notaio -
segue sigillo.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALZHEIMER BARI
ARTICOLO 1
1.1 E' costituita con sede in Bari, in Largo
Ciaia, 3 presso lo studio del Dr. SCHINO PIETRO
e
sede operativa in Bisceglie alla Via Bovio
presso Unità Riabilitativa ALZHEIMER - Casa
Divina Provvidenza, una
Associazione di volontariato senza fini di lucro
denominata "ALZHEIMER BARI".
1.2 L'Associazione, che ha durata illimitata,
opera nell'ambito territoriale della provincia
di Bari.
1.3 L'Associazione, nello Statuto e
nell'attività, si uniforma ai criteri indicati
nella Legge 11 Agosto 1991, n.266.
ARTICOLO 2
2.1 L'Associazione si propone di:
a) informare e sensibili-zzare l'opinione
pubblica e tutte le figure professionalmente
coinvolte nella malattia;
b) stimolare la ricerca e per guanto possibile
coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza
e terapia della malattia di Alzheimer;
e) assistere e sostenere i familiari e i malati
di Alzheimer divenendone un punto di
collegamento e coordinamento;
d) tutelare i diritti del malato e dei suoi
familiari per ottenere una migliore politica
pubblica e una migliore legislazione;
e) promuovere la nascita di centri pilota per la
diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di
personale socio-sanitario specializzato.
ARTICOLO 3
3.1 Per conseguire le proprie finalità,
avvalendosi eventualmente di appositi comitati,
l'Associazione:
a) promuove la diffusione di ogni informazione
giudicata potenzialmente utile a migliorare la
gestione del malato sia nell'ambito familiare
che presso enti pubblici o privati ;
b) promuove una continua diffusione di
informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle
sue disastrose conseguenze emotive ed economiche
sui familiari, al fine di modificare
progressivamente la sensibilità pubblica sul
problema;
c) formula proposte operative alle istituzioni
pubbliche, traducibili in norme legislative;
d) collabora ed eventualmente promuove
iniziative volte alla redazione e al continuo
aggiornamento del quadro epidemiologico
descrittivo della malattia di Alzheimer e
correlate; allo studio dei fattori che
influenzano la durata della vita del malato in
famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di
tecniche strumentali (biologiche o
comportamentali) atte a identificare i fattori
predittivi dell'evoluzione della malattia;
e) collabora ed eventualmente promuove ogni
proposta scientifica che sia di almeno
potenziale utilità al malato ed alla sua
famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua
persona fisica e morale;
f) promuove, in collaborazione con giuristi,
neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc.
la costituzione di gruppi
bioetici per ogni problema che coinvolge il
malato;
g) promuove iniziative culturali, corsi,
pubblicazioni, conferenze, convegni e altre
manifestazioni che facilitino la diffusione
delle informazioni e la raccolta di fondi per la
realizzazione degli obiettivi;
h) opera comunque in qualunque modo venga
ritenuto utile od opportuno per migliorare la
posizione assistenziale, sociale e umana delle
persone affette dalla malattia di Alzheimer e
disturbi correlati e delle loro famiglie.
ARTICOLO 4
4.1 II patrimonio dell'Associazione e'
costituito:
a) dai versamenti dei soci fondatori ;
b) dai beni mobili e immobili che diverranno di
proprietà dell'Associazione ;
e) da eventuali fondi di riserva costituiti con
le eccedenze di bilancio
d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti
testamentari a favore dell'Associazione che
siano espressamente destinati a
incrementarne il patrimononio;
4.2 Le entrate dell'Associazione sono
costituite:
a) dalle erogazioni liberali una tantum e dai
contributi associativi ;
b) dai ricavi derivanti da manifestazioni o
partecipazioni a esse col legate, pubblicazioni
di documenti, atti congressuali, vendita
libri o altro;
c) da ogni altra entrata che concorra a
incrementare l'attività associativa.
ARTICOLO 5
5.1 L'esercizio finanziario chiude al 31
(trentuno) dicembre di ogni anno e il bilancio,
predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà
esaminato dal Collegio dei Revisori dei conti
che riferirà all'Assemblea.
ARTICOLO 6
6.1 Chi intende far parte dell'Associazione in
qualità di Socio, deve presentare domanda
scritta alla Segreteria dell'Associazione.
6.2 La domanda di adesione comporta di per sé
l'accettazione dello statuto e l'impegno di
uniformarvisi; su di essa delibera, a suo
insindacabile giudizio, il Consiglio direttivo.
In caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla
domanda di adesione, quest'ultima si intende
accettata.
6.3 La qualità di socio viene meno per:
- dimissioni;
- decadenza deliberata dal consiglio direttivo a
carico del socio che sia moroso da oltre un
anno, nel pagamento della
quota associativa;
- esclusione: deliberata da consiglio direttivo
a carico del socio che sia venuto meno ai doveri
sociali o che abbia svolto o svolga attività in
contrasto con gli scopi dell'associazione. In
caso di opposizione del socio, deciderà in
seconda istanza ed insindacabilmente l'Assemblea
Ordinaria dei soci.
ARTICOLO 7
7.1 I soci si distinguono in:
a) soci ordinari, simpatizzanti, benemeriti,
sostenitori, vitalizi: qualsiasi persona fisica
o giuridica, associazione, ente pubblico e
privato in qualunque modo interessato agli scopi
che l'associazione si propone di perseguire che
versi una delle quote associative fissate di
anno in anno dal Consiglio Direttivo.
b) soci onorari: persona fisica o giuridica,
associazione, ente pubblico e privato che abbia
acquisito particolari benemerenze nel campo
dell'Associazione; essi vengono nominati
dall'Assemblea dei Soci
ARTICOLO 8
8.1 L'entità delle quote minime di associazione
per ciascuna categoria di Soci viene annualmente
stabilita dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9
9.1 Tutti i mèmbri dell'Associazione hanno gli
stessi diritti, salvo quanto stabilito dal
presente Statuto.
9.2 I Soci hanno gli stessi doveri, salvo quanto
stabilito dal presente Statuto, e precisamente:
a) osservare quanto stabilito nel presente
Statuto;
b) attenersi alle deliberazioni dell'assemblea,
del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo
e sostenere gli organi sociali nel normale
assolvimento dei compiti statutari che ad essi
competono;
e) pagare puntualmente i contributi e le quote
associative.
9.3 Le prestazioni effettuate dagli Associati in
relazione all'attività dell'Associazione sono a
titolo gratuito.
ARTICOLO 10
10.1 Organi dell'Associazione sono:
a) Assemblea dei Soci;
b) Consiglio Direttivo;
e) Comitato Esecutivo;
d) Presidente Onorario;
e) Presidente;
f) Vicepresidente;
g) Comitato Scientifico;
h) Comitato degli Amici;
i) Collegio dei Revisori dei conti.
Tutte le cariche dell'Associazione sono
gratuite.
ARTICOLO 11
11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci
che siano tali da almeno due mesi-
11.2 II godimento di tutti i diritti, compreso
quello di voto, resta automaticamente sospeso
per i soci morosi.
11.3 I Soci possono farsi rappresentare da un
altro Socio munito di delega scritta. Ogni Socio
può rappresentare al massimo cinque altri Soci.
ARTICOLO 12
12.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal
Consiglio Direttivo con avviso affisso nei
locali della Sede dell'Associazione almeno
quindici giorni prima di quello fissato per la
riunione nonché, con il medesimo anticipo,
mediante lettera ai Soci oppure pubblicazione
dell'avviso sul Notiziario dell'Associazione o
su altri organi di stampa.
12.2 L'avviso di convocazione deve contenere
l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può
anche essere diverso da quello della Sede
dell'Associazione, purché nella regione Puglia)
dell'adunanza e l'elenco delle materie da
trattare.
ARTICOLO 13
13.1 L'assemblea generale degli Soci si riunisce
in sede ordnaria almeno una volta l'anno entro
sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e
delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei mèmbri, del
Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
dei conti ;
2) sulla relazione del Consiglio Direttivo
relativa al rendiconto e all'attività svolta
dall'Ente;
3) sul rendiconto consuntivo;
4) sul bilancio preventivo;
5) sugli altri argomenti sottoposti al suo esame
dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può inoltre
essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede
ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo
ritenga opportuno o su richiesta di almeno un
decimo dei Soci oppure su richiesta del Collegio
dei Revisori dei conti.
13.2 L'Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dello Statuto sociale;
2) sulla fusione con altre Associazioni od Enti;
3) sulla trasformazione della struttura
giuridica dell'Ente;
4) sulla cessazione, liquidazione e destinazione
delle attività dell'Ente ad Associazioni od Enti
aventi fina-
lità uguali od affini.
ARTICOLO 14
14.1 Per la validità delle assemblee, ordinarie
e straordinarie, in prima convocazione è
necessaria la presenza, in proprio o per delega,
di più della metà degli Soci aventi diritto di
voto.
14.2 Trascorsa un'ora da quella indicata
nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si
considera validamente costituita in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli Soci
intervenuti .
14.3 L'Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, delibera a maggioranza assoluta
dei presenti, salvo che per elezioni alle
cariche sociali per le quali è sufficiente la
maggioranza relativa.
ARTICOLO 15
15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice
Presidente. In caso di assenza di entrambi è
presieduta da persona nominata dall'Assemblea
stessa. Delle riunioni dell'Assemblea stessa
viene redatto verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario nominato
dall'assemblea.
ARTICOLO 16
16.1 II Consiglio Direttivo è composto da cinque
a undici mèmbri ma sempre in numero dispari,
eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea
ordinaria. Essi durano in carica tré anni e sono
rieleggibili.
16.2 Del Consiglio Direttivo possono far parte
solo i Soci. Se uno o più mèmbri cessassero dal
loro ufficio prima della fine della durata
stabilita, il Consiglio Direttivo nominerà per
cooptazione uno più sostituti che rimarranno in
carica fino alla prossima assemblea che
prowederà alla nomina definitiva.
Qualora però venisse meno la maggioranza dei
consiglieri nominati dall'Assemblea, i mèmbri
superstiti del Consiglio dovranno provvedere
senza indugio alla convocazione dell'Assemblea
per la loro immediata sostituzione.
16.3 II Consiglio Direttivo elegge nel suo seno
il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.
Potrà inoltre nominare un Segretario
organizzativo, anche non membro del Consiglio
stesso. Il Presidente e il Vicepresidente del
Consiglio Direttivo
sono automaticamente Presidente e Vicepresidente
dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può
inoltre nominare, anche al di fuori dei propri
mèmbri, un Presidente Onorario.
16.4 II Consiglio Direttivo può nominare nel suo
seno un Comitato Esecutivo composto dal
Presidente, dal Vicepresidente e da un altro
Consigliere- Esso durerà in carica per lo stesso
periodo del Consiglio Direttivo e a esso
potranno essere delegati tutti o parte dei
poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli
relativi alla formazione del bilancio e quelli
espressamente riservati al Consiglio dal
presente Statuto o dalla legge. Il Consiglio
Direttivo può inoltre istituire, a sua
discrezione, gruppi di lavoro - composti,
parzialmente, anche da non Consiglieri - su
determinaci argomenti, attribuendogli compiti
istruttori e referenti.
16.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti
tutti i poteri di amministrazione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione/-esso ha quindi
la facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni per l'attuazione delle
finalità dell'ente nei limiti stabiliti dal
presente Statuto e dalle direttive approvate
dall'Assemblea generale.
16.6 In caso di urgenza il Presidente del
Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti
prowisori nelle materie di competenza del
Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla
ratifica di quest'organo nella sua prima
riunione successiva.
16.7 II Consiglio Direttivo deve sottoporre
all'Assemblea Generale, per l'approvazione, il
rendiconto consuntivo dell'anno trascorso
insieme alla relazione sul rendiconto stesso e
sull'attività dell'Associazione.
ARTICOLO 17
17.1 Le riunioni del Consiglio sono valide con
la presenza della maggioranza dei suoi
componenti in carica e le sue deli- berazioni
sono prese a maggioranza di voti dei presenti. I
Consiglieri assenti senza giustificato motivo a
tré consecutive riunioni del Consiglio si
intenderanno automaticamente decaduti
dall'ufficio.
17.2 II Presidente (ovvero, in caso di sua
assenza o impedimento, il Vicepresidente)
convoca il Consiglio Direttivo almno una volta
ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga
opportuno o gli sia richiesto da tanti
Consiglieri che rappresentino complessivamente
alméno la metà dei componenti^ del Consiglio
Direttivo. Convoca il Comitato Esecutivo ogni
qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia
richiesto da almeno due mèmbri del Comitato.
17.3 La convocazione sia del Consiglio Direttivo
sia del Comitato Esecutivo avviene a mezzo
avviso contenente l'ordine del giorno spedito ai
mèmbri dell'Organo almeno 5 (cinque) giorni
prima della riunione. In casi di urgenza è
ammessa la convocazione per telefono, purché
almeno un giorno prima della riunione .
17.4 Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo
sia a quelle del Comitato Esecutivo hanno
diritto di partecipare i Revisori dei conti;
possono di volta in volta essere invitati a
partecipare, senza diritto di voto, anche altri
Soci nonché terzi.
A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di
voto, il segretario organizzativo che provvede a
redigere il verbale sottoscritto da lui e dal
Presidente della riunione. In caso di assenza o
impedimento del Segretario, le sue funzioni
vengono svolte da persona designata dal
Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente (o, in
caso di sua assenza o impedimento, il
Vicepresidente) presiede le riunioni del
Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. In
caso di assenza o impedimento di entrambi la
riunione è presieduta dalla persona designata
dal Consiglio Direttivo stesso.
ARTICOLO 18
18.1 II Presidente, o in caso di sua assenza o
impedimento, il Vicepresidente, ha la
rappresentanza legale dell'Associazione di
fronte ai terzi e in giudizio.
18.2 II Consiglio Direttivo o, se esistente, il
Comitato Esecutivo, può nominare procuratori
speciali e generali, nonché rilasciare deleghe e
mandati per incarichi specifici.
ARTICOLO 19
19.1 II Collegio dei Revisori dei Conti è
l'organo di controllo della contabilità sociale.
19.2 Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed
è composto di tre mèmbri, anche non soci, eletti
all'Assemblea che durano in carica tré anni.
ARTICOLO 20
20.1 II Consiglio Direttivo può nominare un
Comitato Scientifico, a carattere consultivo;
composto da 3 (tré) a 15 (quindici) mèmbri, che
durerà in carica per lo stesso periodo del
Consiglio Direttivo che l'ha eletto. Il Comitato
Medico Scientifico può eleggere nel suo ambito
un Presidente e può nominare una Giunta
Esecutiva composta da un massimo di nove mèmbri.
20.2 I mèmbri del Comitato Scientifico, che
possono essere anche non soci, devono essere
personalità di riconosciuta fama ed esperienza
nell'ambito scientifico.
20.3 II Comitato Scientifico, che può nominare
nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio
parere sulle questioni ad esso sottoposte dal
Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e
formula proposte in ordine al perseguimento
degli scopi dell'Associazione.
20.4 I mèmbri del Comitato Scientifico si
riuniscono su convocazione del Presidente
dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.
ARTICOLO 21
21.1 II Consiglio Direttivo può nominare,
determinando il numero dei componenti, un
Comitato degli Amici, che dura in carica per lo
stesso periodo del Consiglio Direttivo che l' ha
eletto. I mèmbri del Comitato eleggono il loro
Presidente e possono essere rieletti- Scopi del
Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di
fondi da destinare al perseguimento degli scopi
dell'Associazione nonché di divulgare questi
ultimi presso l'opinione pubblica.
ARTICOLO 22
22.1 Lo scioglimento dell'Associazione e'
deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la
quale provvede alla nomina di uno o
più liquidatori e delibera in ordine alla
devoluzione del patrimonio, escluso comunque
qualsiasi rimborso ai soci.
ARTICOLO 23
23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente
Statuto si applicano le norme di legge in
materia.
F.to: Pietro SCHINO - Giuseppe LADISA notaio -
segue sigillo. |
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