Repertorio n. 31560 Raccolta n.4601


VERBALE DI DEPOSITO DI STATUTO. DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA


II giorno uno ottobre duemiladue
1 ottobre 2002
In Bari, al terzo piano della via Dante Alighieri civico ventiquattro. Innanzi a me dottor Giuseppe Ladisa,  Notaio in Castellana Grotte, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi il costituito rinunziato e con il mio consenso,


è presente:
 

- SCHINO Pietro, medico, nato a Bari il 20 dicembre 1955, il quale interviene al presente atto non in proprio
ma nella qualità .di Presidente dell'Associazione "ALZHEIMER PUGLIA", con sede in Bari alla via S. Tommaso D'Aquino n.8/D presso lo studio Lambertini Anna Rosa e sede operativa in Bisceglie alla via Bovio presso  l'Unità Riabilitativa ALZHEIMER - Casa Divina Provvidenza, col Codice Fiscale 93270090728.
Detto costituito, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente, con il quale, dato atto che in data 15 giugno 2002 i soci della suddetta Associazione in sede di assemblea straordinaria, hanno deliberato l'approvazione del nuovo testo dello Statuto Sociale, mi richiede di depositare nei miei atti lo stesso Statuto Sociale aggiornato, a seguito delle modifiche adottate e che composto di ventitré articoli, mi consegna per allegarlo al presente atto sotto la lettera "A". Il costituito mi dispensa dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne piena ed esatta conoscenza.
Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al costituito che da me interpellato lo approva.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia su un foglio del quale occupa una pagina e quanto fin qui della seconda.
F.to: Pietro SCHINO - Giuseppe LADISA notaio - segue sigillo.

 

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ALZHEIMER BARI


ARTICOLO 1
1.1 E' costituita con sede in Bari, in Largo Ciaia, 3 presso lo studio del Dr. SCHINO PIETRO e
sede operativa in Bisceglie alla Via Bovio presso Unità Riabilitativa ALZHEIMER - Casa Divina Provvidenza, una
Associazione di volontariato senza fini di lucro denominata "ALZHEIMER BARI".
1.2 L'Associazione, che ha durata illimitata, opera nell'ambito territoriale della provincia di Bari.
1.3 L'Associazione, nello Statuto e nell'attività, si uniforma ai criteri indicati nella Legge 11 Agosto 1991, n.266.


ARTICOLO 2
2.1 L'Associazione si propone di:
a) informare e sensibili-zzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
b) stimolare la ricerca e per guanto possibile coordinarla sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia della malattia di Alzheimer;
e) assistere e sostenere i familiari e i malati di Alzheimer divenendone un punto di collegamento e coordinamento;
d) tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una migliore politica pubblica e una migliore legislazione;
e) promuovere la nascita di centri pilota per la diagnosi e l'assistenza, e per la formazione di personale socio-sanitario specializzato.


ARTICOLO 3
3.1 Per conseguire le proprie finalità, avvalendosi eventualmente di appositi comitati, l'Associazione:
a) promuove la diffusione di ogni informazione giudicata potenzialmente utile a migliorare la gestione del malato sia nell'ambito familiare che presso enti pubblici o privati ;
b) promuove una continua diffusione di informazioni sulla malattia di Alzheimer e sulle sue disastrose conseguenze emotive ed economiche sui familiari, al fine di modificare progressivamente la sensibilità pubblica sul problema;
c) formula proposte operative alle istituzioni pubbliche, traducibili in norme legislative;
d) collabora ed eventualmente promuove iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico descrittivo della malattia di Alzheimer e correlate; allo studio dei fattori che influenzano la durata della vita del malato in famiglia e/o istituzione; all'elaborazione di tecniche strumentali (biologiche o comportamentali) atte a identificare i fattori predittivi dell'evoluzione della malattia;
e) collabora ed eventualmente promuove ogni proposta scientifica che sia di almeno potenziale utilità al malato ed alla sua famiglia e salvaguardi in ogni caso la sua persona fisica e morale;
f) promuove, in collaborazione con giuristi, neurologi, psichiatri, geriatri, filosofi, ecc. la costituzione di gruppi
bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
g) promuove iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
h) opera comunque in qualunque modo venga ritenuto utile od opportuno per migliorare la posizione assistenziale, sociale e umana delle persone affette dalla malattia di Alzheimer e disturbi correlati e delle loro famiglie.


ARTICOLO 4
4.1 II patrimonio dell'Associazione e' costituito:
a) dai versamenti dei soci fondatori ;
b) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione ;
e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
d) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti testamentari a favore dell'Associazione che siano espressamente destinati a  incrementarne il patrimononio;
4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle erogazioni liberali una tantum e dai contributi associativi ;
b) dai ricavi derivanti da manifestazioni o partecipazioni a esse col legate, pubblicazioni di documenti, atti congressuali,  vendita libri o altro;
c) da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attività associativa.


ARTICOLO 5
5.1 L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, sarà esaminato dal Collegio dei Revisori dei conti che riferirà all'Assemblea.


ARTICOLO 6
6.1 Chi intende far parte dell'Associazione in qualità di Socio, deve presentare domanda scritta alla Segreteria dell'Associazione.
6.2 La domanda di adesione comporta di per sé l'accettazione dello statuto e l'impegno di uniformarvisi; su di essa delibera, a suo insindacabile giudizio, il Consiglio direttivo. In caso di mancato diniego entro 60 giorni dalla domanda di adesione, quest'ultima si intende accettata.
6.3 La qualità di socio viene meno per:
- dimissioni;
- decadenza deliberata dal consiglio direttivo a carico del socio che sia moroso da oltre un anno, nel pagamento della
quota associativa;
- esclusione: deliberata da consiglio direttivo a carico del socio che sia venuto meno ai doveri sociali o che abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'associazione. In caso di opposizione del socio, deciderà in seconda istanza ed insindacabilmente l'Assemblea Ordinaria dei soci.


ARTICOLO 7
7.1 I soci si distinguono in:
a) soci ordinari, simpatizzanti, benemeriti, sostenitori, vitalizi: qualsiasi persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico e privato in qualunque modo interessato agli scopi che l'associazione si propone di perseguire che versi una delle quote associative fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
b) soci onorari: persona fisica o giuridica, associazione, ente pubblico e privato che abbia acquisito particolari benemerenze nel campo dell'Associazione; essi vengono nominati dall'Assemblea dei Soci


ARTICOLO 8
8.1 L'entità delle quote minime di associazione per ciascuna categoria di Soci viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.


ARTICOLO 9
9.1 Tutti i mèmbri dell'Associazione hanno gli stessi diritti, salvo quanto stabilito dal presente Statuto.
9.2 I Soci hanno gli stessi doveri, salvo quanto stabilito dal presente Statuto, e precisamente:
a) osservare quanto stabilito nel presente Statuto;
b) attenersi alle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e sostenere gli organi sociali nel normale assolvimento dei compiti statutari che ad essi competono;
e) pagare puntualmente i contributi e le quote associative.
9.3 Le prestazioni effettuate dagli Associati in relazione all'attività dell'Associazione sono a titolo gratuito.


ARTICOLO 10
10.1 Organi dell'Associazione sono:
a) Assemblea dei Soci;
b) Consiglio Direttivo;
e) Comitato Esecutivo;
d) Presidente Onorario;
e) Presidente;
f) Vicepresidente;
g) Comitato Scientifico;
h) Comitato degli Amici;
i) Collegio dei Revisori dei conti.
Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.


ARTICOLO 11
11.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci che siano tali da almeno due mesi-
11.2 II godimento di tutti i diritti, compreso quello di voto, resta automaticamente sospeso per i soci morosi.
11.3 I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio munito di delega scritta. Ogni Socio può rappresentare al massimo cinque altri Soci.


ARTICOLO 12
12.1 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali della Sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione nonché, con il medesimo anticipo, mediante lettera ai Soci oppure pubblicazione dell'avviso sul Notiziario dell'Associazione o su altri organi di stampa.
12.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo (che può anche essere diverso da quello della Sede dell'Associazione, purché nella regione Puglia) dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.


ARTICOLO 13
13.1 L'assemblea generale degli Soci si riunisce in sede ordnaria almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e delibera:
1) sulla nomina e sulla revoca dei mèmbri, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti ;
2) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa al rendiconto e all'attività svolta dall'Ente;
3) sul rendiconto consuntivo;
4) sul bilancio preventivo;
5) sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria o straordinaria ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei Soci oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti.
13.2 L'Assemblea straordinaria delibera:
1) sulle modifiche dello Statuto sociale;
2) sulla fusione con altre Associazioni od Enti;
3) sulla trasformazione della struttura giuridica dell'Ente;
4) sulla cessazione, liquidazione e destinazione delle attività dell'Ente ad Associazioni od Enti aventi fina-
lità uguali od affini.


ARTICOLO 14
14.1 Per la validità delle assemblee, ordinarie e straordinarie, in prima convocazione è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di più della metà degli Soci aventi diritto di voto.
14.2 Trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si considera validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Soci intervenuti .
14.3 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per elezioni alle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.


ARTICOLO 15
15.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi è presieduta da persona nominata dall'Assemblea stessa. Delle riunioni dell'Assemblea stessa viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dall'assemblea.


ARTICOLO 16
16.1 II Consiglio Direttivo è composto da cinque a undici mèmbri ma sempre in numero dispari, eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea ordinaria. Essi durano in carica tré anni e sono rieleggibili.
16.2 Del Consiglio Direttivo possono far parte solo i Soci. Se uno o più mèmbri cessassero dal loro ufficio prima della fine della durata stabilita, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno più sostituti che rimarranno in carica fino alla prossima assemblea che prowederà alla nomina definitiva.
Qualora però venisse meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, i mèmbri superstiti del Consiglio dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la loro immediata sostituzione.
16.3 II Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere. Potrà inoltre nominare un Segretario organizzativo, anche non membro del Consiglio stesso. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
sono automaticamente Presidente e Vicepresidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, anche al di fuori dei propri mèmbri, un Presidente Onorario.
16.4 II Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da un altro Consigliere- Esso durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e a esso potranno essere delegati tutti o parte dei poteri al Consiglio spettanti, salvo quelli relativi alla formazione del bilancio e quelli espressamente riservati al Consiglio dal presente Statuto o dalla legge. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire, a sua discrezione, gruppi di lavoro - composti, parzialmente, anche da non Consiglieri - su determinaci argomenti, attribuendogli compiti istruttori e referenti.
16.5 Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione/-esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione delle finalità dell'ente nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle direttive approvate dall'Assemblea generale.
16.6 In caso di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può prendere i provvedimenti prowisori nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo nella sua prima riunione successiva.
16.7 II Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea Generale, per l'approvazione, il rendiconto consuntivo dell'anno trascorso insieme alla relazione sul rendiconto stesso e sull'attività dell'Associazione.


ARTICOLO 17
17.1 Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le sue deli- berazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. I Consiglieri assenti senza giustificato motivo a tré consecutive riunioni del Consiglio si intenderanno automaticamente decaduti dall'ufficio.
17.2 II Presidente (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) convoca il Consiglio Direttivo almno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da tanti Consiglieri che rappresentino complessivamente alméno la metà dei componenti^ del Consiglio Direttivo. Convoca il Comitato Esecutivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o gli sia richiesto da almeno due mèmbri del Comitato.
17.3 La convocazione sia del Consiglio Direttivo sia del Comitato Esecutivo avviene a mezzo avviso contenente l'ordine del giorno spedito ai mèmbri dell'Organo almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione per telefono, purché almeno un giorno prima della riunione .
17.4 Sia alle riunioni del Consiglio Direttivo sia a quelle del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare i Revisori dei conti; possono di volta in volta essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, anche altri Soci nonché terzi.
A tutte le riunioni partecipa, senza diritto di voto, il segretario organizzativo che provvede a redigere il verbale sottoscritto da lui e dal Presidente della riunione. In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni vengono svolte da persona designata dal Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente (o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente) presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo. In caso di assenza o impedimento di entrambi la riunione è presieduta dalla persona designata dal Consiglio Direttivo stesso.


ARTICOLO 18
18.1 II Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
18.2 II Consiglio Direttivo o, se esistente, il Comitato Esecutivo, può nominare procuratori speciali e generali, nonché rilasciare deleghe e mandati per incarichi specifici.


ARTICOLO 19
19.1 II Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.
19.2 Esso si riunisce almeno una volta l'anno ed è composto di tre mèmbri, anche non soci, eletti all'Assemblea che durano in carica tré anni.


ARTICOLO 20
20.1 II Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo; composto da 3 (tré) a 15 (quindici) mèmbri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. Il Comitato Medico Scientifico può eleggere nel suo ambito un Presidente e può nominare una Giunta Esecutiva composta da un massimo di nove mèmbri.
20.2 I mèmbri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico.
20.3 II Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Presidente, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione.
20.4 I mèmbri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.


ARTICOLO 21
21.1 II Consiglio Direttivo può nominare, determinando il numero dei componenti, un Comitato degli Amici, che dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l' ha eletto. I mèmbri del Comitato eleggono il loro Presidente e possono essere rieletti- Scopi del Comitato sono quelli di promuovere la ricerca di fondi da destinare al perseguimento degli scopi dell'Associazione nonché di divulgare questi ultimi presso l'opinione pubblica.


ARTICOLO 22
22.1 Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o
più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci.


ARTICOLO 23
23.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia.
F.to: Pietro SCHINO - Giuseppe LADISA notaio - segue sigillo.